L’associazione BRI Banca delle Risorse Immateriali, è stata costituita a Napoli, nel marzo del 2011, con atto pubblico redatto dal notaio Diomede Falconio. L’associazione non ha fini di lucro e ha come obiettivo il miglioramento e lo sviluppo del capitale sociale e del capitale umano dei diversi territori. 

STATUTO
Associazione BRI – Banca delle Risorse Immateriali

Art. 1
Denominazione-Durata

Premesso che nelle società civili  e democratiche alla base di ogni forma di crescita culturale, economica e sociale  , in particolare nei territori a basso gradiente di sviluppo come il Mezzogiorno di Italia, è essenziale il rafforzamento e il miglioramento della coesione sociale, la produzione mirata di beni comuni tangibili e intangibili , la valorizzazione del capitale umano, è costituita per servire tali finalità, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, della legge n.383 del 7 dicembre 2000, del Codice Civile e della normativa in materia, un’Associazione di Promozione Sociale di seguito denominata Associazione “BRI – Banca delle Risorse Immateriali”. L’associazione solo ai fini di comunicazione può utilizzare le seguenti sigle BRI, BRIBANCA .

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2030. L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell’ente morale.

Art. 2

Sede-Delegazioni-Sezioni

L’associazione ha sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola F11, Int. 28, e ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e delegazioni in Italia e all’estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina funzioni, compiti e responsabilità.
Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell’Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. Delegazioni potranno essere costituite sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Associazione stessa. Le funzioni , la struttura e i poteri delle Delegazioni sono definiti dal Consiglio Direttivo.

 Art. 3
Scopo

L’Associazione, indipendente, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente – attraverso l’azione – finalità di solidarietà curando l’infrastrutturazione sociale alla base di ogni progresso delle comunità e dei territori in cui risiedono con particolare riferimento al Mezzogiorno di Italia.

Tali finalità vengono perseguite , utilizzando le competenze e i saperi presenti nell’ Associazione e nei suoi partners, mediante l’attivazione nel tessuto civile di  processi di coesione e aggregazione sociale , culturale e produttiva.

L’ Associazione, insieme ai suoi partners, promuove e raccoglie professionalità, esperienze, idee, progetti, studi e ricerche in linea con i suoi obiettivi e attraverso un processo di intermediazione attiva, che vede coinvolti i suoi associati e i suoi partners, investe queste risorse intangibili per favorire la coesione sociale, anche attraverso la creazione di reti, e migliorare la qualità del capitale sociale, valorizzando il capitale umano con particolare attenzione ai giovani . In particolare opera , nei diversi territori, tramite le sue strutture o in collaborazione con Enti pubblici o privati:

  1. promuovendo reti di collaborazione tra tutte le esperienze e le professionalità presenti in essa, nei suoi partners e nei territori di intervento, al servizio di progetti e processi di coesione sociale;
  2. formando e allevando le nuove generazioni alla cultura della coesione;
  3. promuovendo attività di animazione nel tessuto sociale;
  4. accompagnando i progetti di coesione sociale tra attori pubblici e privati che operano in ambiti Istituzionali, Economici, Culturali e Sociali;
  5. favorendo la crescita dimensionale dell’associazionismo culturale, sociale e produttivo;
  6. favorendo e promuovendo la creazione di reti fra i diversi attori del territorio;
  7. raccordando, rafforzando le reti già esistenti e migliorandone la qualità e l’affidabilità;
  8. favorendo, stimolando  la creazione e il miglioramento delle infrastrutture materiali e immateriali per la coesione sociale, la competitività e lo sviluppo dei territori;
  9. sensibilizzando il mondo finanziario e bancario verso il sostegno e la compartecipazione dei progetti di coesione e aggregazione sociale;
  10. stimolando lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse endogene, forme di cooperazione, collaborazione, aggregazione degli attori locali operanti nel medesimo contesto territoriale e/o tematico;
  11. sviluppando la concreta applicazione delle culture comunitarie di coesione e sviluppo (Partenariato, Concertazione, Concentrazione, Integrazione, Sussidiarietà, Decentramento, Innovazione amministrativa);
  12. Promuovendo attività di fund raising per progetti di coesione.

Art.4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione  potrà tra l’altro:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie,di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati,che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria,o comunque posseduti; promuovendo attività di animazione nel tessuto sociale ;
  3. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
  4. accettare incarichi al costo da parte di enti pubblici e privati in linea con le finalità sociali;
  5. partecipare a bandi di gara pubblici anche in relazione ai fondi comunitari, nazionali e locali per finalità collegate alle proprie funzioni ed attività sul territorio di riferimento;
  6. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni,pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà,ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  7. consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti del terzo settore che operano nel medesimo ambito;
  8. costituire, anche insieme ai partners, cooperative o società utili al raggiungimento del fine sociale;
  9. promuovere ed organizzare manifestazioni, forum, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Associazione, gli operatori dei settori di attività della Associazione e il Pubblico;
  10. erogare premi e borse di studio;
  11. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai propri settori d’interesse;
  12. svolgere attività editoriali in linea con i propri obiettivi statutari;
  13. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 5
Soci

L’Associazione si compone di cinque categorie di soci:

  • Soci fondatori;
  • Soci ordinari;
  • Soci amici;
  • Soci sostenitori;
  • Soci benemeriti.

Sono soci fondatori le persone fisiche o gli organismi collettivi come società, associazioni, fondazioni che  hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione . Viene riconosciuto la qualifica  di fondatori , previa valutazione del Consiglio Direttivo, anche a quei soci , che richiedendolo, aderiscono alla Associazione entro tre mesi dalla sua costituzione. Possono diventare soci fondatori anche i soci ordinari che dopo tre anni continui di attività sociale , su specifica richiesta, siano dichiarati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo . I soci fondatori , se persone fisiche , devono avere requisiti professionali e di esperienza in linea con gli obiettivi statutari, se organismi collettivi devono avere finalità non in contrasto con il presente Statuto e  possono svolgere attività in linea con gli obiettivi statutari. I soci fondatori, oltre la quota sociale annuale, sono tenuti al versamento una tantum della quota prevista al fondo patrimoniale, differenziata in funzione della natura giuridica dell’associato. Inoltre i soci fondatori partecipano – in misura proporzionale alla quota patrimoniale versata – al ripiano annuale degli eventuali disavanzi di gestione, che non trovano copertura nel fondo patrimoniale.

Sono soci ordinari:

-le persone fisiche che  abbiano  i requisiti professionali e di esperienza definiti dagli Organi deliberativi e condividano i principi e le finalità statutarie.

-gli organismi collettivi, come  le associazioni, i comitati, le onlus, le associazioni di promozione sociale, le associazioni ONG,  gli enti e ogni altro tipo di organizzazione italiana ed estera, che non abbiano finalità contrastanti con il presente statuto, che ne condividano lo scopo e che possono svolgere attività in linea con gli obiettivi dell’associazione.

Sono soci amici le persone fisiche che condividano i principi e le finalità statutarie.

Sono soci sostenitori, gli organismi collettivi  che condividendo le finalità dell’associazione sostengono le sue attività con  contribuzioni volontarie a carattere annuale.

Sono soci benemeriti le persone fisiche di elevato standing che condividano le finalità dell’associazione o che abbiano acquisito particolari meriti a favore della stessa; i soci benemeriti nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo fanno parte del Comitato di Onore dell’Associazione e non sono tenuti al pagamento di nessuna quota sociale.

I soci fondatori e ordinari di natura collettiva, devono nominare un rappresentante all’interno dell’associazione.

I soci fondatori e ordinari, denominati anche costruttori e azionisti di coesione, accettano all’atto di adesione di potersi impegnare nelle attività dell’Associazione e pertanto possono essere chiamati, nell’ambito delle loro disponibilità e competenze, a svolgere attività retribuite per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

L’Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

All’atto dell’ammissione il socio fondatore o  ordinario si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata dall’assemblea ordinaria, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. Le quote sociali sono differenziate in funzione della diversa tipologia degli associati- persone fisiche e organismi collettivi.

I soci amici sono tenuti al versamento di una ridotta quota sociale, che può essere differenziata in funzione dell’età.

La quota, la prima volta, deve essere versata all’atto dell’adesione e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

I soci fondatori e ordinari , in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nelle assemblee, eleggono gli organi sociali e possono   essere eletti.

Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione.
Il socio ordinario o collettivo può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo da far pervenire almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio sociale, questo termine è di un anno per i soci fondatori. I soci amici, sostenitori e benemeriti possono recedere in qualsiasi momento.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti interni può essere escluso dall’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo.

L’associato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio dell’Associazione stessa.

Art. 6
Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio direttivo;
  • il Presidente e Vicepresidente;
  • il Direttore:
  • il Comitato di Orientamento;
  • il Collegio dei Revisori

Art.7

Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da  soci fondatori e ordinari.
L’assemblea deve:

  • approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale e della quota patrimoniale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • attribuire la qualifica di fondatore ai soci , che ne hanno i requisiti, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo,determinandone i poteri di spesa;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto tramite posta o tramite e-mail da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone e quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

Art 8
Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, compreso il Presidente, è composto da cinque a undici membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti, con la maggioranza scelta fra i soci fondatori onde garantire la stabilità patrimoniale e la continuità strategica.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio direttivo provvede a sostituirli cooptando al loro posto altri soci, ferma la regola che la maggioranza dei componenti sia formata da soci fondatori. I consiglieri cooptati devono essere confermati dall’assemblea e in ogni caso scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo; predispone le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di lavoratori dipendenti; il Consiglio può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, tra i suoi membri  il Direttore e il Tesoriere, altresì può nominare un Vice presidente. Il Consiglio Direttivo determina i poteri di spesa del Direttore. Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica  o telegramma.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, funzione normalmente svolta dal Direttore.

Art.9

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e dura in carica tre anni.

Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrono motivi d’urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

  • predisporre insieme al Direttore le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
  • redigere insieme al Direttore e al Tesoriere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
  • Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
  • Determinare insieme al Direttore i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
  • Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Art. 10

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell’incarico , che non può superare quella del lo stesso Consiglio . Il Direttore è responsabile operativo della Associazione.

Egli, in particolare:

  • provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative,predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
  • ha la firma insieme al Tesoriere, nominato fra i consiglieri di amministrazione, per la gestione monetaria del Fondo di Gestione e insieme al Presidente per la gestione monetaria del Fondo patrimoniale;
  • dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore può essere rinominato.

 Art. 11

 Comitato di Orientamento

Il Consiglio direttivo può istituire il Comitato di orientamento composto da cinque a quindici membri, oltre il Presidente della associazione, scelti tra le personalità che condividano le finalità e gli obiettivi dell’Associazione e  che  possano contribuire all’indirizzo delle attività della stessa.

I componenti il Comitato di orientamento durano in carica per il tempo determinato all’atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio direttivo ed ha funzioni consultive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Associazione oppure da persona dallo stesso designata.

Il Comitato di orientamento si riunisce almeno una volta all’anno.

Il Comitato:

  • indica le grandi linee di sviluppo da perseguire e suggerisce nuove iniziative;
  • esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
  • può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifiche di intervento.

 Art. 12

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni che durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati per la prima volta nell’Atto Costitutivo.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

 Art. 13

 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. E’ previsto il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio in base al regolamento interno. Possono essere previsti  compensi , in relazione al volume delle attività svolte , a favore dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo, deliberati dall’Assemblea, nei limiti indicati dall’art. 10, sesto comma del citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 14

Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è composto:

  1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà,uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori in sede di atto costitutivo e successivamente.
  2. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione,compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. dalle elargizioni fatte da Enti , da soci , da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  4. dalla parte di avanzo di gestione che con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  5. dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 15

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Associazione è costituito:

  1. a) contributi e quote associative;
    b) contributi della Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati , anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;
    c) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
    f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
    h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art.16

Bilancio

I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto, salvo specifica destinazione al fondo patrimoniale su deliberazione dell’assemblea. Eventuali disavanzi che non trovano copertura nel patrimonio, saranno ripianati – in misura proporzionale alle quote patrimoniali versate-  dai soci fondatori.

Art.17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità , in tal caso, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozioni sociale di finalità similari.

Art. 18
Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalla legge 383/2000 e dalle leggi vigenti in materia.