Per associarsi alla Bri è necessario inviare richiesta al Consiglio Direttivo secondo il modulo allegato. La qualità di socio ordinario si acquisisce dopo deliberazione del consiglio direttivo e dell’assemblea, previo versamento della quota associativa annuale. Tenuto conto che la Bri è un’associazione che valorizza le competenze e i saperi, è necessario che la richiesta del socio sia corredata da un sintetico curriculum dove vengono evidenziati le competenze acquisite e che la Bri può valorizzare per propri progetti o progetti di terzi. 

CRITERI DI AMMISSIONE

Gli aderenti all’associazione si dividono in soci ordinari, amici e sostenitori.

I soci ordinari pagano annualmente una quota sociale e possono essere:

Possono aderire, con il versamento di un contributo, all’Associazione persone fisiche (amici) o Enti (sostenitori) che hanno interesse e condividono gli scopi dell’Associazione e pertanto la sostengono nello sviluppo delle diverse attività. Gli amici e i sostenitori, che non rivestono la qualità di socio e non hanno diritto di voto, possono partecipare a tutte le attività sociali, salvo quelle esclusive per i soci ordinari. Tutti gli aderenti sono tenuti al pagamento delle quote o contributi sociali, che possono essere differenziati per tipo di aderenti e per tipo di servizi richiesti. Le quote e i contributi sociali sono annuali.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci ordinari possono ricoprire tutte le cariche dell’associazione. Partecipano alle assemblee e in caso di assenza possono farsi rappresentare. Possono partecipare a titolo gratuito alle attività delle Sezioni e delle Commissioni. Possono proporre programmi di attività, servizi.

ISCRIZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO

L’adesione secondo le diverse tipologie si perfeziona con la compilazione e la sottoscrizione della scheda di iscrizione (disponibile presso la sede sociale o scaricabile dal sito web www.bribanca.it) e il versamento deve essere effettuato dopo l’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. L’adesione può avvenire tramite e-mail inviando la scheda debitamente sottoscritta e il curriculum.

QUOTE E CONTRIBUTI SOCIALI

I soci ordinari/fondatori sono tenuti al pagamento annuale di una quota sociale, gli amici e i sostenitori sono tenuti al pagamento di un contributo annuale come di seguito indicato:

  1. a) quota soci ordinari e fondatori 10,00 euro;
  2. b) contributo amici minimo 5,00 euro;                         
  3. d) contributo sostenitori minimo 300,00 euro.

DIMISSIONI DALL’ASSOCIAZIONE

Le eventuali dimissioni per essere accettate devono pervenire, debitamente sottoscritte e in copia originale, tramite via postale o e-mail, tre mesi prima della fine di ciascun anno solare. È ammesso anche l’invio tramite e-mail di richiesta firmata e allegato documento identificativo. Le dimissioni date dopo il 30 settembre di ciascun anno vengono accettate per l’anno successivo e l’aderente è tenuto in ogni caso a pagare la quota o il contributo per l’anno successivo e a ricevere i relativi servizi.

CRITERI DI MOROSITÀ

La qualità di socio si perde per morosità dopo due quote successive non pagate, restando l’aderente debitore nei confronti dell’Associazione delle quote non pagate. La perdita di qualità di socio fa decadere automaticamente anche ogni carica sociale ricoperta.

CRITERI DI ESPULSIONE

La perdita di qualità di aderente per espulsione si ha in caso:

1.di violazione delle norme statutarie e del Regolamento aderenti;

  1. per  indegnità morale, per reati contro la persona e contro il patrimonio con sentenza del Giudice di 1° grado, in casi di particolare gravità il socio può essere sospeso in attesa del giudizio finale.

 

Di seguito viene riportato l’articolo dello statuto che regola la qualità dei soci.

Art. 5
Soci

L’Associazione si compone di cinque categorie di soci:

Soci fondatori;

Soci ordinari;

Soci amici;

Soci sostenitori;

Soci benemeriti.

Sono soci fondatori le persone fisiche o gli organismi collettivi come società, associazioni, fondazioni che  hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione . Viene riconosciuto la qualifica  di fondatori , previa valutazione del Consiglio Direttivo, anche a quei soci , che richiedendolo, aderiscono alla Associazione entro tre mesi dalla sua costituzione. Possono diventare soci fondatori anche i soci ordinari che dopo tre anni continui di attività sociale , su specifica richiesta, siano dichiarati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo . I soci fondatori , se persone fisiche , devono avere requisiti professionali e di esperienza in linea con gli obiettivi statutari, se organismi collettivi devono avere finalità non in contrasto con il presente Statuto e  possono svolgere attività in linea con gli obiettivi statutari. I soci fondatori, oltre la quota sociale annuale, sono tenuti al versamento una tantum della quota prevista al fondo patrimoniale, differenziata in funzione della natura giuridica dell’associato. Inoltre i soci fondatori partecipano – in misura proporzionale alla quota patrimoniale versata – al ripiano annuale degli eventuali disavanzi di gestione, che non trovano copertura nel fondo patrimoniale.

Sono soci ordinari:

-le persone fisiche che  abbiano  i requisiti professionali e di esperienza definiti dagli Organi deliberativi e condividano i principi e le finalità statutarie.

-gli organismi collettivi, come  le associazioni, i comitati, le onlus, le associazioni di promozione sociale, le associazioni ONG,  gli enti e ogni altro tipo di organizzazione italiana ed estera, che non abbiano finalità contrastanti con il presente statuto, che ne condividano lo scopo e che possono svolgere attività in linea con gli obiettivi dell’associazione.

Sono soci amici le persone fisiche che condividano i principi e le finalità statutarie.

Sono soci sostenitori, gli organismi collettivi  che condividendo le finalità dell’associazione sostengono le sue attività con  contribuzioni volontarie a carattere annuale.

Sono soci benemeriti le persone fisiche di elevato standing che condividano le finalità dell’associazione o che abbiano acquisito particolari meriti a favore della stessa; i soci benemeriti nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo fanno parte del Comitato di Onore dell’Associazione e non sono tenuti al pagamento di nessuna quota sociale. I soci fondatori e ordinari di natura collettiva, devono nominare un rappresentante all’interno dell’associazione. I soci fondatori e ordinari, denominati anche costruttori e azionisti di coesione, accettano all’atto di adesione di potersi impegnare nelle attività dell’Associazione e pertanto possono essere chiamati, nell’ambito delle loro disponibilità e competenze, a svolgere attività retribuite per il raggiungimento dei fini dell’Associazione. L’Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. All’atto dell’ammissione il socio fondatore o  ordinario si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata dall’assemblea ordinaria, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. Le quote sociali sono differenziate in funzione della diversa tipologia degli associati- persone fisiche e organismi collettivi. I soci amici sono tenuti al versamento di una ridotta quota sociale, che può essere differenziata in funzione dell’età. La quota, la prima volta, deve essere versata all’atto dell’adesione e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno. I soci fondatori e ordinari, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nelle assemblee, eleggono gli organi sociali e possono   essere eletti. Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione. Il socio ordinario o collettivo può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo da far pervenire almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio sociale, questo termine è di un anno per i soci fondatori. I soci amici, sostenitori e benemeriti possono recedere in qualsiasi momento. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti interni può essere escluso dall’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo. L’associato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio dell’Associazione stessa.